Art. 1.
(Approvazione dei programmi
per la difesa).

      1. I programmi relativi al rinnovamento, all'ammodernamento, al reintegro delle dotazioni e alla manutenzione straordinaria dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni destinati alla difesa nazionale, nonché i programmi di costituzione e di ripianamento delle scorte, sono approvati con legge ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2.